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BREVE INTRODUZIONE ALLA RESPONSABILITA’ PER DANNI CAGIONATI DA ANIMALI

La fattispecie è regolata dall’art. 2052 del codice civile. La responsabilità per fatto degli animali oltrepassa i limiti della custodia. Il fondamento della responsabilità è ravvisabile nel concetto d’uso dell’animale, il quale si riconduce non tanto alla custodia, quanto all’impiego dell’animale al fine di trarne delle utilità. Il solo affidamento […]

La fattispecie è regolata dall’art. 2052 del codice civile. La responsabilità per fatto degli animali oltrepassa i limiti della custodia. Il fondamento della responsabilità è ravvisabile nel concetto d’uso dell’animale, il quale si riconduce non tanto alla custodia, quanto all’impiego dell’animale al fine di trarne delle utilità. Il solo affidamento dell’animale per ragioni di custodia, di governo o di mantenimento, non vale a trasferire il diritto di usare l’animale per trarne vantaggio e non sposta a carico del terzo al responsabilità per danni cagionati dall’animale Siamo in presenza di un caso di responsabilità oggettiva, non è necessario provare la colpa. Affinchè ricorra la responsabilità del proprietario di un animale non si deve avere riguardo alla condotta dell’animale ma al fatto materiale posto in essere a causa dell’animale, nasce così una presunzione di colpa in capo al proprietario dell’animale per vincere la quale è necessaria la prova del caso fortuito. In allegato un articolo dedicato a questo tema: altalex.com/documents/altalexpedia/2016/02/12/responsabilita-per-danni-cagionati-da-animali